Art. 1.

      1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ottavo e il nono periodo sono sostituiti dal seguente: «In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quale che sia il regime di affidamento, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori».